Il basso impatto ambientale delle fonti rinnovabili è il loro principale vantaggio. Il loro utilizzo non comporta infatti nessun tipo di emissione di anidride carbonica e di altri agenti inquinanti. Anche nel caso delle biomasse, l’impatto sull’atmosfera è molto limitato: l’anidride carbonica emessa in fase di combustione è assorbita dalla piante che crescono, mentre le poche ceneri prodotte possono essere filtrate anziché essere liberate nell’aria.

Le fonti rinnovabili hanno invece un impatto più controverso sull’ambiente umano e sull’utilizzo del suolo. Pale eoliche, pannelli fotovoltaici, dighe, barriere marine, sono tutti manufatti che incidono a volte pesantemente sul paesaggio di una regione. Inoltre, a parità di energia prodotta, le fonti rinnovabili richiedono molto più spazio rispetto a quelle fossili. Per esempio, per avere la stessa potenza erogata da una centrale a gas (un edificio) occorre ricoprire di panelli fotovoltaici una superficie di diversi km quadrati.

Un altro problema dell’impatto ambientale delle rinnovabili riguarda le biomasse. La coltivazione di vegetali da utilizzare per fornire energia rischia di togliere spazio sia alla produzione alimentare, sia alla vegetazione spontanea.

La legge 626 del 1994 e più recentemente il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, hanno imposto alle imprese una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolar modo le imprese devono compiere un’attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori che dovrà poi essere riporata nel DVR – Documento di Valutazione Rischi.

Attraverso l’analisi valutativa dei rischi, un’azienda è ora chiamata a prendere decisioni che riguardano il miglioramento delle condizioni di salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Per fare questo l’impresa assume un’ulteriore responsabilità, quella di certificare e documentare ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio.

Tale compito la obbliga ad avere una specifica organizzazione che si occupi di sicurezza lavorativa, avvalendosi di personale interno o esterno alla struttura per svolgere la valutazione dei rischi. A questo punto vengono valutati tutti i possibili rischi che possono verificarsi all’interno di un’azienda, ma alla condizione che questa abbia già adottato tutti gli accorgimenti minimi prescritti dalla legge in termini di sicurezza per prevenire il verificarsi di un danno. Successivamente si preventivano i potenziali rischi che possono verificarsi all’interno della struttura in cui si svolgono le attività lavorative e quindi si procede alla loro valutazione seguendo un ordine preciso.

Dopo questa fase si individuano le cosiddette misure di tutela, cioè gli strumenti idonei a diminuire la presenza dei rischi per tutto il personale.

Secondo le disposizioni vigenti, le attività commerciali e gli uffici devono essere dotati dell’adeguato numero di estintori portatili, distribuiti in modo uniforme e in prossimità delle uscite. Devono essere posti in un luogo facilmente accessibile e visibile, dotati della appropriata segnaletica. In prossimità dei quadri elettrici, è consigliata l’installazione di un estintore a CO2 per garantire la protezione anche delle apparecchiature.

L’estintore è obbligatorio se:

  1. Il negozio supera i 400 metri quadrati, per cui si applica la norma (serve anche il CPI – Certificato di Prevenzione Incendi) che prevede anche gli estintori. I negozi di superficie complessiva superiore a 400 metri quadrati, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo l’attività 69.

Pertanto per questa tipologia di attività l’estintore è obbligatorio.

Ne dovrà essere installato almeno uno ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento o frazione, con un minimo di due estintori per piano (o compartimento) e di uno per ciascun impianto a rischio specifico (es. quadro elettrico generale, generatore di calore, ecc.). Questi dovranno essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, in modo che la distanza che una persona debba percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 metri. Gli estintori dovranno avere una carica minima pari a 6 kg ed una capacità estinguente non inferiore a 34A – 144B C (questa sigla è una codificazione standard, della tipologia e dell’entità degli incendi che sono in grado di contrastare efficacemente).

  1. Il negozio non supera 400 metri quadrati. In questo caso si deve fare un’altra distinzione:
  • Sono presenti lavoratori dipendenti. In questo caso l’estintore è obbligatorio. Infatti, la norma prevede che il datore di lavoro assicuri l’estinzione di un incendio. Il D.Lgs 81/08 prevede che nei luoghi di lavoro siano adottate idonee misure per prevenire gli incendi (ad es. estintore) e per tutelare l’incolumità dei lavoratori anche se si hanno una quantità irrisoria di materiale combustibile.
  • Non sono presenti lavoratori dipendenti. Un locale che non ha lavoratori dipendenti, secondo il D.Lgs 81/08, non è un luogo di lavoro e non si applicano le norme sopra richiamate. Tuttavia anche in questo caso, è consigliato valutare i rischi aziendali, in quanto esiste la responsabilità nei riguardi del pubblico che accede al locale.

 

E’ obbligatorio l’estintore in ufficio?

Gli uffici (o le aziende) al cui interno sono presenti più di 300 persone, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo l’attività 71.

Pertanto per questa tipologia di attività l’estintore è obbligatorio. La normativa di riferimento indica di utilizzare le prescrizioni previste per le attività a rischio di incendio elevato. Viene inoltre prescritta l’installazione di uno o più estintori anche presso gli archivi (oltre che sulle vie di fuga e presso i luoghi e gli impianti a rischio specifico) a seconda della superficie.

 

Negli uffici con presenza di persone in numero inferiore a 300 unità (con la presenza di almeno un lavoratore diverso dal titolare) l’estintore è obbligatorio.

 

E’ obbligatorio l’estintore in condominio?

I condomini (ovvero gli edifici destinati ad uso civile) di altezza antincendio superiore a 24 metri, rientrano nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo l’attività 77.

Per tutte queste attività (con eccezione dei condomini per i quali sono previsti degli idranti) è obbligatorio installare degli estintori. La quantità e la tipologia degli estintori da prevedere è la seguente:

  • Attività 77 (condomini con altezza maggiore di 24metri): Non è obbligatorio l’estintore. La norma richiede una rete idrica antincendio e l’installazione di idranti / naspi.
  • Attività 74 (Centrali Termiche): E’ obbligatorio l’estintore in ogni locale, installato in prossimità di ogni generatore di calore. Questo deve avere una capacità estinguente almeno pari a 21A
  • Attività 75 (Autorimesse): Sono obbligatori gli estintori, da installare nella corsia di manovra (in prossimità dell’ingresso ed equamente distribuiti nella stessa, in posizione ben segnalata e facilmente visibile), in numero almeno pari ad uno ogni cinque autoveicoli (per i primi venti autoveicoli); per i rimanenti, uno ogni 10 autoveicoli (fino a 200 autoveicoli); oltre 200 uno ogni venti autoveicoli. Questi devono essere omologati per fuochi tipo A, B, C ed avere una capacità estinguente almeno pari a 21A

 

E’ obbligatorio l’estintore in un Pubblico Esercizio (Bar/Ristoranti/Ecc)?

Un bar, destinato ad attività di somministrazione di cibo e bevande, al cui interno non sia effettuata alcuna attività di intrattenimento e/o pubblico spettacolo (discoteca, concerti, slot machine, ecc.…) non è un attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco.

Tuttavia quando presso un bar sussiste la presenza di almeno un lavoratore (diverso dal titolare) l’estintore è obbligatorio.

 

E’ obbligatorio l’estintore sui mezzi aziendali?

In Italia non vige alcuna legge che impone l’obbligo dell’estintore all’interno delle auto private.

Per quanto riguarda i mezzi aziendali (come auto, camion, furgoni, ecc.) si configurano di fatto come un “luogo di lavoro” (seppur mobile), pertanto il datore di lavoro (che fornisce il veicolo) è comunque responsabile, secondo il D.lgs. 81/08, della sicurezza del lavoratore stesso.

Secondo la norma vigente, il datore di lavoro, deve comunque fornire un sistema di protezione attiva contro gli incendi.

 

Quanti estintori installare?

Per stabilire quanti estintori installare presso un’attività è necessario adottare le seguenti prescrizioni minime, di carattere generale, valide per tutte le attività:

  • Prevedere non meno di nr. 1 estintore per piano;
  • La distanza che una persona deve percorrere per raggiungere un estintore deve essere inferiore a 30 metri;
  • Devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie d’esodo e fissati a muro;
  • Deve essere previsto almeno un estintore per ogni impianto a rischio di incendio specifico.
  • In funzione della capacità estinguente dell’estintore e delle caratteristiche di rischio dell’attività, è possibile stabilire la superficie coperta da ogni singolo estintore e determinare pertanto il numero complessivo di estintori che è obbligatorio installare.

 

Le aziende a Rischio elevato.

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui, per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono:

  • Aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
  • Aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
  • Aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
  • Aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
  • Edifici interamente realizzati con strutture in legno.

 

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

  • Molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro, salvo che l’area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
  • Una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l’incendio;
  • Nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

 

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio. Sono attività a rischio di incendio elevato: Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; Fabbriche e depositi di esplosivi; Centrali termoelettriche; Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; Impianti e laboratori nucleari; Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; Scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(25) e metropolitane; Alberghi con oltre 200 posti letto; Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; Uffici con oltre 1000 dipendenti; Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Le aziende a Rischio medio.

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Sono attività a rischio di incendio medio:

  • I luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (con esclusione delle attività considerate a rischio elevato)
  • I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Le aziende a Rischio basso.

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Cura e manutenzione degli estintori?

  • Il datore di lavoro è il responsabile dell’efficienza dei mezzi di protezione. In ogni caso è necessario effettuare:
  • Il controllo iniziale a cura della ditta di manutenzione.
  • La sorveglianza a cura di persona responsabile, per garantire che i mezzi predisposti, la cartellonistica, il manometro, il cartellino siano collocati nella posizione stabilita, sempre disponibili e pronti all’uso;
  • Il controllo periodico, a cura di persona competente, è semestrale e consiste nel valutare periodicamente, in genere sul luogo di installazione, l’efficienza degli estintori.
  • La revisione programmata, per accertare in officina specializzata con prove, a scadenze più lunghe rispetto a quelle del controllo, il mantenimento nel tempo delle caratteristiche efficienza e sicurezza. La revisione inoltre va effettuata ogni volta che un estintore viene utilizzato

Il cartellino di Manutenzione

E’ obbligatorio che su ciascun estintore sia presente un cartellino di manutenzione, che possa attestare gli interventi di manutenzione eseguiti in conformità alla norma e che riporti in maniera chiara ed indelebile:

Numero di matricola;

  • Estremi dell’installatore;
  • Massa lorda;
  • Carica effettiva;
  • Tipo di operazione effettuata;
  • Data;

La nostra Associazione è in grado di fornire supporto alle imprese che ne facciano richiesta al fine di poter verificare e correttamente adempiere agli obblighi normativi qui sopra riportati

Il Titolo II del Decreto Ministeriale 01/12/1975 stabilisce quali sono i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni.
In particolare l’articolo 18 prevede che, per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto, deve essere presentata una denuncia all’Associazione nazionale per il controllo della combustione (INAIL) nei seguenti casi:

  • nuova installazione;
  • modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;
  • sostituzione o modifica del generatore/i esistenti con un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa;

La pratica di denuncia dell’impianto deve essere preparata dall’installatore e deve attenersi al formato e ai contenuti previsti dalla Circolare INAIL 28-02-2011.

In questo focus tecnico verranno analizzati:

  • i documenti di cui si compone la pratica di denuncia di suddetti impianti, analizzandone i contenuti minimi e gli eventuali dettagli aggiuntivi.
  • il dimensionamento di alcuni dispositivi di sicurezza, espansione, protezione e controllo per i generatori ad acqua calda con circuito a vaso chiuso o aperto, in conformità alla nuova raccolta R- edizione 2009

TERMOLOG Modulo INAIL è lo strumento che permette di compilare la documentazione di progetto che accompagna la denuncia degli impianti di riscaldamento centralizzati di potenza globale superiore ai 35 kW, in conformità al DM 01/12/1975 e alla Circolare INAIL 28-02-2011.
Modulo INAIL controlla anche che valvola di sicurezza, vaso di espansione e valvola di scarico termico rispettino le verifiche previste nella Raccolta R – edizione 2009, riassumendo i calcoli e i controlli svolti in relazione tecnica.